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Statuto Italiano

l Senato Ducale nella seduta del 26 maggio 1985 considerati gli sviluppi delle attività ed i rapporti son le istituzioni pubbliche ed i sodalizi aventi analoghe finalità visti gli

Ordini et capitoli

promulgati il 5 febbraio 1967 dal Duca Vicario

su testo dell'Avv. Tino Simoncini, Duca Vicario;

facendo seguito agli stessi

ed in loro sostituzione

DELIBERA

il nuovo Statuto del

Ducato di Piazza Pontida - Bergamo

composto da n. 20 articoli

e successivamente modificato con

DELIBERA

del Senato Ducale in n. 23 articoli

avanti al notaio Rodolfo Foglieni

del collegio Notarile di Bergamo il giorno

17 febbraio 1998

L'ANTEFATTO

Era la notte di San Silvestro del 1923, forse nevicava, ma quello non ha molta importanza, poi non c'è più nessuno che possa dirlo o disdirlo.

Di sicuro, invece, c'era in Piazza Pontida, una sorte di compagnia :gente allegra, spiritosa e nello stesso tempo appassionata alle nostre tradizioni bergamasche, con a capo un certo Rodolfo Paris, addobbatore di metiere e suonatore di piano, a orecchio.

Erano pio tempi balordi: succedeva che a Bergamo era bella e pronta da un pezzo la Torre dei Caduti per onorare i Morti in guerra, ma passa oggi, passa domani, passano gli anni, dovevano arrivare da Roma per inaugurarla, e mai nessuno compariva.

La faccenda puzzava ai bergamaschi, e sopratutto a quella compagnia di gente allegra che abbiamo già presentato.

Ora c'è stato qualcuno che ha detto:"Basta!"

In quella notte fredda e buia, si è vista una truppa di uomini intabarrati, partire da Piazza Pontida, con davanti la banda e, tra spari di razzi variopinti e illuminazione a giorno di bengala, avviarsi verso il Sentierone.

Arrivati sotto la torre, tutti hanno fatto silenzio per rispetto: non si sentvano che i cuori a battere.

All'ultimo rintocco della mezzanotte, Rodolfo Paris, ha fatto un passo avanti, ha spogliato il cappelo e ha urlato:"

"Onoriamo i Martiri della patria! Con questo, la Torre dei caduti è inaugurata!".

Nel Buio della notte, si è sentito gridare:"Viva il Duca di Piazza Pontida!". Chi fosse stato nessuno l'ha mai saputo.

Stava cominciando il 1924 e nasceva così il Ducato di Piazza Pontida.

(Già ordine e Capitoli)

art. 1

premessa

Il presente Statuto intende regolare, in sintonia con i tempi, l’Associazione, a struttura democratica, fondata il 15 marzo 1924, tesa al raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui al successivo art. 3), denominata “DUCATO DI PIAZZA PONTIDA”.

art. 2

sede

La Sede dell’Associazione è in Bergamo. Da lì esso irradia la sua azione sul territorio, che si distende dal crinale orobico delle montagne e, lungo le valli, si apre nella pianura fra il fiume Adda e il fiume Oglio e giunge ai confini delle terre cremonesi, lodigiane, milanesi e valtellinesi.

art. 3

scopi associazionistici

Nel contesto della comunità bergamasca il Ducato di Piazza Pontida si colloca come istituzione di carattere volontario, senza fine di lucro e persegue i seguenti scopi:

- contempla il nome di Bergamo, la sua storia, le sue tradizioni, la sua arte e la sua cultura;

- diffonde tra i Bergamaschi, in fraternità di sentimenti, l’amore della loro terra e l’orgoglio della loro storia;

- favorisce e promuove lo studio e la conservazione delle espressioni popolari con particolare riguardo a quelle che attengono alla parlata, alla poesia ed al teatro in dialetto;

- attua iniziative di cultura e di folclore, stimolando il fervore delle forze locali e adducendo alla Terra Orobica anche l’arte e la sapienza di regioni italiane e di popoli d’oltralpe;

- sviluppa rapporti di amicizia e di collaborazione con Enti e Associazioni che operano sul territorio con finalità di natura sociale, benefica e culturale, concede anche il patrocinio ad iniziative che rispondono alle finalità del Ducato.

art. 4

organi del ducato

Il Ducato di Piazza Pontida agisce ed opera mediante il funzionamento dei seguenti organi:

- il Corpo dei Vassalli di Piazza Pontida;

- il Senato Ducale;

- il Duca;

- il Duca Vicario;

- il Cancelliere Grande;

- il Consiglio della Corona;

- la Corte di Giustizia;

- la Corte dei Ragionati;

- il Direttore e la redazione del “Giopì”;

- i Consoli;

- i Governatori;

- il Cappellano Ducale.

art. 5

il corpo dei vassalli

a) I cittadini, bergamaschi e non che, con l’intento di aderire e condividere le finalità dell’Associazione, avranno la benevolenza di elargire al Ducato un’oblazione annua spontanea, purché non inferiore al minimo ogni anno indicato dal Serenissimo Duca con il conforto del Consiglio della Corona, acquisiscono il titolo di Vassallo del Ducato di Piazza Pontida ossia “socio sostenitore”, senza diritto a partecipare alla gestione dell’associazione ed assunzione delle delibere che ne costituiscono l’impulso e l’indirizzo. Fruiranno, peraltro, gratuitamente, dei seguenti benefici e servizi erogati dall’Associazione:

- abbonamento al “Giopì” (giornale edito dal DUCATO di PIAZZA PONTIDA);

- frequentazione della sede e della biblioteca ducale secondo gli orari stabiliti dal Duca di concerto con il Consiglio della Corona.

b) Il titolo di Vassallo si perde, qualora si ometta per due anni consecutivi, il versamento dell’oblazione.

c) I Vassalli, che in vario modo si renderanno degni di riconoscimenti speciali, potranno essere insigniti dell’onorificenza di Alfiere o di Cavaliere, ed anche proposti alla nomina di “Cavaliere iure pleno”.

Il conferimento delle prime due onorificenze compete al Duca sentito il Consiglio della Corona, mentre la nomina a “Cavaliere iure pleno” spetta al Senato Ducale.

art. 6

il senato ducale

a) Il Senato Ducale è costituito dai soci effettivi del Ducato di Piazza Pontida, che si fregiano del titolo di “Cavaliere iure pleno” e che si impegnano a partecipare alla vita attiva dell’Associazione.

Chiunque può ambire a far parte di tale Organo e, allo scopo, dovrà presentare all’Associazione idonea domanda – accompagnata da “Guarantigie” fornite da almeno due Cavalieri iure pleno” – sulla quale delibererà il Senato Ducale, senza necessità, in specie in caso di non accoglimento della domanda stessa, di motivazione alcuna, data la sua piena discrezionalità al riguardo e non sussistendo diritto alcuno, per chicchessia, a divenire socio del Ducato di Piazza Pontida;

Peraltro, il Senato Ducale potrà nominare “Cavaliere iure pleno” su proposta del Duca, o di almeno due “Cavalieri iure pleno”, la persona che, per le sue benemerenze ed anche per l’utilità particolare che il suo apporto, determini in ordine al perseguimento dei fini dell’Associazione, venga ritenuta meritevole di far parte del Senato medesimo. Resterà però in facoltà di tale persona di accettare la nomina, e quindi, di aderire all’associazione, quale membro del Senato Ducale.

b) Il titolo di “Cavaliere iure pleno” è vitalizio, fermo peraltro, il diritto di recedere dall’Associazione, (il che potrà fare in ogni momento, a mezzo di comunicazione scritta, ma comunque sempre con effetto dal 31 dicembre dell’anno in cui tale recesso sia stato manifestato), e salvo, altresì, che venga decretata la sua esclusione dall’Associazione.

Il “Cavaliere iure pleno” rimane impegnato a porsi al servizio del Ducato con serietà d’intenti, con fedeltà d’azione e con il versamento di una quota associativa deliberata ogni anno dal Senato Ducale, in relazione alle esigenze finanziarie dell’Associazione.

Il “Cavaliere iure pleno” che non provveda al versamento della quota per due anni consecutivi e non risponda alle sollecitazioni del Duca, viene escluso dall’Associazione Ducale.

Il “Cavaliere iure pleno” è, ancora, passibile di esclusione qualora si renda responsabile di comportamenti, iniziative, azioni ed omissioni, compiuti tanto all’interno dell’Associazione, quanto al suo esterno e che costituiscano, per qualsiasi motivo, pregiudizio per l’Associazione, sia in termini morali, che in termini economici, sia per quanto concerne la sua immagine e la sua presenza nella società, sia per quanto concerne la cooperazione degli associati, all’interno della struttura organizzativa.

L’esclusione, da pronunciarsi dal Duca, previo parere obbligatorio della Corte di Giustizia, Comporta la perdita del titolo di “Cavaliere iure pleno” e dello status di socio effettivo.

Il “Cavaliere iure pleno” che, per ragioni di dislocazione territoriale, per malferma salute o per altri impedimenti, non partecipi alle adunanze del Senato Ducale, potrà essere classificato su decisione del Duca confortata dal parere del Consiglio della Corona, nel novero dei Cavalieri emeriti ed esentato dalla quota associativa.

c) Il Senato Ducale ha le seguenti competenze:

1. l’elezione del Duca e la sua eventuale revoca;

2. la nomina dei componenti la Corte di Giustizia;

3. la nomina dei componenti la Corte dei Ragionati;

4. l’approvazione della relazione morale e della relazione finanziaria. In tale occasione detta altresì indirizzi sulle attività in corso o su nuove iniziative e determina l’ammontare delle quote da corrispondersi per l’anno successivo dai “Cavalieri iure pleno”, ed altresì la misura minima delle oblazioni da accettarsi da parte dei Vassalli;

5. le modifiche del presente Statuto:

6. lo scioglimento del Ducato e la devoluzione del suo patrimonio.

art. 7

deliberazioni del senato ducale

Il Senato Ducale viene convocato dal Duca con messaggio indicante l’ordine del giorno, da recapitare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Senato Ducale deve essere convocato almeno una volta all’anno, per gli incombenti di cui al precedente articolo lettera c/4).

Si riunirà, inoltre, tutte le volte in cui il Duca, o “motu proprio” sentito il Consiglio della Corona, o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da porre all’Ordine del Giorno, l’abbia a convocare.

Il Senato è presieduto dal Duca; è validamente costituito qualunque sia il numero dei cavalieri intervenuti, prende le deliberazioni a maggioranza dei presenti. Il diritto di voto non è delegabile.

Nel caso in cui siano posti all’Ordine del Giorno:

a) l’approvazione della Relazione Finanziaria, il Senato Ducale potrà validamente deliberare, a maggioranza di due terzi dei presenti, qualora partecipi più di un terzo dei “Cavalieri iure pleno”;

b) la nomina del Duca e l’ammissione e/o la nomina di un nuovo “Cavaliere iure pleno”, il Senato Ducale potrà validamente deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti, i quali, a loro volta, costituiscano i due terzi dei “Cavalieri iure pleno”;

c) la modifica dello Statuto, e lo scioglimento dell’associazione, il Senato Ducale potrà validamente deliberare, a maggioranza dei due terzi dei presenti, che dovranno essere pari ad almeno i quattro quinti dei “Cavalieri iure pleno”;

Nel computo dei vari “quorum” costitutivi non si terrà conto dei cavalieri emeriti di cui al precedente art. 6.

Di ogni riunione del Senato Ducale verrà redatto apposito verbale, che sarà firmato da chi la presiede e dal Segretario, che verrà nominato, di volta in volta nella singola riunione. Nei casi in cui all’Ordine del Giorno figurino modifiche statuarie, o lo scioglimento dell’Associazione, le funzioni di Segretario dovranno essere svolte da un Notaio.

art. 8

il Duca

a) Il Duca è nominato dal Senato Ducale, dura in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile; esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; detiene, altresì, la rappresentanza del Ducato, sia negoziale che processuale.

In qualsiasi circostanza ha diritto di fregiarsi delle insegne onorifiche che gli sono proprie e, cessato dalla carica, depone le insegne stesse e rimane di diritto “Cavaliere iure pleno”, con il titolo di Duca emerito

b) Il duca, nei tempi e con le modalità che ritiene più opportuni, nomina:

- il Duca Vicario;

- il Cancellier Grande;

- il Tesoriere;

- il Direttore responsabile del giornale “Giopì”;

- il Consiglio della Corona, distribuendo i compiti relativi;

- i Consoli e i Governatori.

I designati rimarranno in carica tre anni, salvo revoca, (di competenza del Duca), o dimissioni, e potranno essere rinominati, senza limiti di tempo.

c) Convoca e presiede il Senato Ducale ed il Consiglio della Corona;

cronostassi dei duchi

Rodolfo Paris assunse il nome di Rodolfo Ü, dal 15 marzo 1924 al 1° maggio 1927.

A lui succedettero:

Pichetù I (Giuseppe Bonandrini) dal 18 giugno del 1927 al marzo 1940;

Borsì I (Giovanni Azzola) del 9 marzo 1947 al 19 gennaio del 1952;

Lodovico I (Lodovico Quadri) dal 26 ottobre 1952 al agosto 1965;

Esculapio I (Cino Rampoldi) dal 19 marzo 1966 al 16 dicembre 1977;

Orobico I (Gianfranco Cantini) dal 17 dicembre 1977 al dicembre 1980;

Andrea I (Andrea Gibellini) dal 21 dicembre 1980 al ottobre 1986;

Pietro I (Giuseppe Pietro Polenghi) dal 25 ottobre 1986 al 7 ottobre 1989;

Brasca Ü (Francesco Barbieri) dall’8 ottobre 1989 10 marzo 1999;

Lìber Prim (Bruno Agazzi) dal 6 giugno1999.

Il Cancellier Grande rimane autorizzato ad integrare il presente Statuto proseguendo la sopraestesa Cronostassi, in concomitanza con la nomina di nuovi duchi.

art. 9

il Duca vicario

Il Duca Vicario sostituisce il Duca ogni qualvolta questi ne ravvisasse l’opportunità o fosse impedito di esercitare il suo mandato. In particolare, il Duca Vicario provvede senza indugio a convocare il Senato qualora, per qualsiasi circostanza, la sede ducale restasse vacante. In via subordinata lo stesso adempimento è demandato al Capitano di Giustizia.

art. 10

il cancellier grande

Il Cancellier Grande (o Gran Siniscalco), segue tutte le attività ducali, garantendone la fedeltà al valore del Duca ed alle prescrizioni del presente Statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del Duca e del Duca Vicario, assume temporaneamente le funzioni.

art. 11

il tesoriere

Il Tesoriere ha l’incarico di eseguire riscossioni e pagamenti a nome e per conto del Duca di Piazza Pontida, con potere di quietanza; di tenere la contabilità del Sodalizio, di redigere la relazione finanziaria annuale, da sottoporre all’approvazione del Senato Ducale.

art. 12

il consiglio della corona

E’ composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, tutti “Cavalieri iure pleno”. Esercita funzioni esecutive dell’attività del Duca fornendo pareri obbligatori, anche se non vincolanti.

Di esso fanno parte di diritto il Tesoriere e il Direttore del Giopì.

Il Consiglio va convocato dal Duca, con preavviso di almeno tre giorni anche a mezzo telegramma, o telefax, e si esprime a maggioranza assoluta dei presenti, che dovranno essere pari ad almeno i 3/5 dei membri.

Ai membri del consiglio, disgiuntamente, il Duca può demandare l’adempimento di funzioni e compiti specifici, senza per altro mai delegare loro i poteri di rappresentanza.

Di ogni seduta, verrà redatto il verbale che, firmato dal Duca e dal Segretario del Consiglio stesso, sarà conservato agli atti del Ducato.

art. 13

la corte di giustizia

La Corte di Giustizia, nominata dal Senato Ducale per la durata di quattro anni, è composta da tre membri, dei quali, alla prima sua riunione, uno, verrà designato Capitano di Giustizia con funzioni di Presidente. Custode del presente Statuto. detta, in caso di dubbio, la retta interpretazione delle norme, ancorché di carattere estensivo e decide sull’eventuale reclamo che il “Cavalier iure pleno” abbia presentato, avverso il provvedimento di sua esclusione, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Oltre all’esercizio dei poteri previsti dallo Statuto, la Corte di Giustizia, viste le deliberazioni del Senato Ducale, procede all’investitura solenne del Duca, nonché alla pronuncia della eventuale sua revoca.

art. 14

la corte dei ragionati

La Corte dei Ragionati (o revisori dei Conti), nominata dal Senato Ducale per la durata di tre anni, è composta da tre cavalieri iure pleno di cui, uno, con funzione di Presidente Maggiore, da nominarsi alla prima seduta.

Essa vigila sulle entrate e uscite di cassa, accerta la regolarità della contabilità e vidima la relazione finanziaria predisposta dal Tesoriere Ducale.

art. 15

direttore e redazione dl giopì

Il “Giopì”, fondato nel 1894, divenne l’organo ufficiale del Ducato di Piazza Pontida nel 1928 e riconfermato nel 1949.

È di proprietà esclusiva del Ducato di Piazza Pontida e figura iscritto al n. 268 del Registro della stampa presso il tribunale di Bergamo. La rappresentanza attiva e passiva del “Giopì” spetta al Duca in carica. La nomina e la revoca del Direttore responsabile competono al Duca, di concerto con il Consiglio della Corona; le altre nomine, riguardanti la direzione e la redazione, rientrano nei poteri del Duca.

art. 16

i consoli

I Consoli, nominati dal Duca nel territorio della sovranità ducale, operano a pieno titolo, per conto del Ducato e ne diffondono i propositi e gli scopi, operando con retto intendimento.

Rispondono al Duca del loro operato. La loro funzione, che è conferita a tempo indeterminato, è revocabile per determinazione della Corte di Giustizia, su proposta del Duca e sentito il Consiglio della Corona.

art. 17

i governatori

I Governatori, nominati dal Duca in territori esterni alla sovranità ducale, in Italia ed all’estero, hanno il compito di radunare le genti di Bergamo ed eventualmente di costruirle in Sodalizi sotto il patrocinio e gli auspici del Ducato di Piazza Pontida e nel rispetto delle leggi e delle consuetudini del luogo.

Essi danno conto al Duca ed il loro titolo, che è conferito a tempo indeterminato, è revocabile per determinazione della Corte di Giustizia, su proposta del Duca e sentito il Consiglio della Corona.

art. 18

gratuita’ delle cariche

Tutte le cariche contemplate dal presente Statuto sono gratuite, così come gratuite saranno tutte le prestazioni che i “Cavalieri iure pleno” avranno a fornire all’associazione e nell’ambito del perseguimento degli scopi che la stessa si è fissata.

art. 19

fondo e patrimonio

Il Ducato di Piazza Pontida, al fine di poter affrontare le spese necessarie e conseguenti all’espletamento delle attività di cui al proprio oggetto, è dotato di un Fondo, alimentato:

- dalle quote associative dei “Cavalieri iure pleno” o Soci.

- dalle oblazioni dei Vassalli

- dai contributi, lasciati e donazioni di enti pubblici e privati.

- dai proventi ricavati dallo svolgimento delle attività e delle iniziative di cui al precedente art. 3.

Il Duca di Piazza Pontida può inoltre acquistare beni mobili ed immobili, esclusivamente di natura strumentale alle proprie attività, utilizzando il Fondo predetto.

Tali beni andranno a far parte del Patrimonio dell’Associazione, cosi come dello stesso fanno e faranno parte tutti i documenti, le opere, tanto manuali, che intellettuali, le testimonianze, le produzioni artistiche, che il Ducato di Piazza Pontida ha acquisito e acquisirà, a qualsiasi titolo, interessanti la cultura, la storia ed il folklore bergamaschi.

art. 20

relazione e finanziaria

I flussi facenti capo all’Associazione sono registrati per Esercizi, di durata annuale, ciascuno a decorrere dall’1 gennaio e per terminare al 31 di dicembre. Entro il successivo 30 giugno, il Senato Ducale dovrà riunirsi per approvare la Relazione morale e finanziaria, rispettivamente predisposte dal Duca e dal Tesoriere Ducale.

art. 21

modifiche dello statuto

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:

- dal Duca, sentito il Consiglio della Corona;

- da almeno un terzo dei Cavalieri iure pleno.

Sono deliberate dal Senato Ducale con maggioranza qualificata, come all’art. 7/b).

art. 22

liquidazione

In caso il Senato Ducale abbia deliberato lo scioglimento dell’associazione, dovrà altresì provvedere alla nomina di un Collegio di tre liquidatori, che potranno essere scelti anche al di fuori del novero dei “Cavalieri iure pleno”, attribuendo loro i necessari poteri, fermo rimanendo quanto previsto al precedente art. 19) in ordine alla devozione dei beni costituenti il Patrimonio.

art. 23

foro competente

Per tutte le controversie che avessero ad insorgere tra i “Cavalieri iure pleno” e l’Associazione, e che non venissero composte e risolte dagli Organi della stessa, sarà competente l’Autorità Giudiziaria di Bergamo.


Kontesa - Un gioco nuovo originale e coinvolgente

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