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Statuto in Italiano

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Statuto in Italiano del Ducato di Piazza Pontida

S T A T U T O

Art. 1 – Denominazione, sede, durata.

1.  È costituita l’associazione

"DUCATO DI PIAZZA PONTIDA ETS"

sodalizio di cultura, folclore e tradizioni bergamasche.

2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 117/2017, l’associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l’acronimo "ETS".  L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L’associazione ha sede legale in Bergamo e non ha limiti di durata nel tempo.

4. Il Consiglio di Amministrazione (CONSIGLIO DELLA CORONA più oltre nel presente statuto regolato nelle sue funzioni e poteri), con sua delibera, potrà trasferire la sede nell’ambito del Comune di Bergamo ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Provincia bergamasca.

Art. 2 – Principi ispiratori e finalità.

L’associazione (più oltre nel presente statuto indicata anche con il termine DUCATO) non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, culturali, artistiche e folcloristiche nell’alveo delle tradizioni bergamasche e si propone di svolgere le indicate attività culturali, di promozione artistica, di salvaguardia del folclore bergamasco, di solidarietà sociale in particolare, ma non esclusivamente, al fine di realizzare la valorizzazione delle tradizioni bergamasche.

L’associazione, più in generale, opererà al fine del sostegno morale, sociale e culturale delle popolazioni bergamasche, irradiando la sua azione nella città di Bergamo e sull’intero territorio bergamasco che si estende dal crinale orobico delle montagne e, lungo le valli, si apre nella pianura fra il fiume Adda e il fiume Oglio e giunge ai confini delle terre cremonesi, lodigiane, milanesi e valtellinesi.

3. L’associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Provincia di Bergamo, senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religione, sesso, condizione economica e sociale.

4. L’associazione potrà stipulare convenzioni con Enti del terzo settore ed Enti privi di fine di lucro aventi finalità civiche, culturali, di solidarietà sociale o di pubblica utilità.

Art. 3 – Attività del DUCATO.

1.    L’associazione "DUCATO DI PIAZZA PONTIDA ETS" opera nell’indicato contesto della comunità bergamasca, senza alcuno scopo di lucro, come istituzione di carattere volontario il cui oggetto sociale è rappresentato dallo svolgimento di attività d’interesse generale.

2.    Come già indicato il DUCATO persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale ai sensi dell’articolo 5 lettera “i” del Decreto Legislativo n°117 del 3 luglio 2017 e, in particolare, i seguenti scopi:

* contempla il nome di Bergamo, la sua storia, le sue tradizioni, la sua arte e la sua cultura;

* diffonde tra i bergamaschi, in fraternità di sentimenti, l’amore della loro terra e l’orgoglio della loro storia;

* favorisce e promuove lo studio e la conservazione delle espressioni popolari con particolare riguardo a quelle che attengono alla lingua bergamasca, alla poesia ed al teatro in dialetto;      

* attua iniziative di cultura e di folclore, stimolando il fervore delle forze locali e adducendo alla Terra Orobica anche l’arte e la sapienza di regioni italiane e di popoli d’Europa e del Mondo;

* sviluppa rapporti di amicizia e di collaborazione con Enti e Associazioni che operano sul territorio con finalità di natura sociale, benefica e culturale, concede anche il patrocinio ad iniziative che rispondono alle finalità del DUCATO.

L’associazione "DUCATO DI PIAZZA PONTIDA ETS" può esercitare anche l’attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività d’interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. Inoltre, il DUCATO potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi del DUCATO;

d) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del DUCATO medesimo; il DUCATO potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4. Il DUCATO può svolgere occasionalmente le seguenti attività accessorie e strumentali a quelle istituzionali:

a) sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al vivere sociale nel territorio in cui opera con particolare attenzione al disagio economico e culturale, attraverso l’editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

b) la formazione e l’aggiornamento continuo di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano unicamente all’interno dell’associazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale;

c) svolgere attività di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo dell’arte, della poesia e in generale della cultura con particolare attenzione alle giovani generazioni ed agli anziani, alle persone che patiscono disabilità e situazioni di disagio sociale od economico;

d) organizzare seminari, convegni, incontri per soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano unicamente all’interno del DUCATO per lo svolgimento dell’attività istituzionale;

5. Il DUCATO potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.

6. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l’individuazione delle persone da ammettere alle proprie attività, nonché il trattamento delle stesse secondo principi ispirati alla carità cristiana, improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all’adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

7. Il DUCATO può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

8. Il DUCATO può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

9. Il DUCATO non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).

Art. 4 – Patrimonio – mezzi finanziari.

1. Il patrimonio del DUCATO è costituito dal fondo di dotazione risultante dall’atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’associazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio del Ducato stesso.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci (CAVALIERI JURE PLENO), anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico del Terzo Settore, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell’alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

6. Il DUCATO persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione);

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire al DUCATO a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all’incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei CAVALIERI JURE PLENO (soci) non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi del DUCATO;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti al DUCATO e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi dell’attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dal DUCATO stesso.

7. L’associazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto dell’articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita del DUCATO stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5 – CAVALIERI JURE PLENO (soci).

1. I soci dell’associazione sono denominati CAVALIERI JURE PLENO e possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal SENATO DUCALE (Assemblea) e dal DUCA (Presidente).

2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione denominato CONSIGLIO DELLA CORONA. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro CAVALIERI JURE PLENO.

3. Prima di essere ammessi al ruolo di CAVALIERI JURE PLENO (soci), l’aspirante socio deve comunque procedere a sostenere la domanda con il versamento della quota associativa (OBLAZIONE ANNUA) nell’entità definita di anno in anno dal Presidente del DUCATO (DUCA). La domanda stessa dovrà inoltre essere presentata con “Guarentigie” fornite da almeno due CAVALIERI JURE PLENO (soci). Nelle more della domanda e della sua accettazione l’aspirante associato assumerà la denominazione di VASSALLO. Il VASSALLO che in vario modo si renderà degno di riconoscimenti speciali potrà essere insignito dell’onorificenza di ALFIERE o CAVALIERE a cura del DUCA (Presidente).

4. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso il VASSALLO (l’aspirante socio) entro i successivi 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea (denominata SENATO DUCALE) che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Per il ricorso il VASSALLO (aspirante socio) potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, del supporto della CORTE DI GIUSTIZIA di cui al successivo articolo 13 del presente statuto.

Diritti e doveri dei CAVALIERI JURE PLENO (soci)

5. I CAVALIERI JURE PLENO (soci) hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee (che assumono la denominazione di SENATO DUCALE), di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

6. Il CAVALIERE JURE PLENO (socio) rimane impegnato a porsi a servizio del DUCATO con serietà d’intenti, con fedeltà e trasparenza d’azione e con il versamento di una quota associativa deliberata ogni anno dal SENATO DUCALE (Assemblea), in relazione alle esigenze finanziarie del DUCATO; si impegna inoltre a rispettare il presente statuto ed eventuali Regolamenti.

Ciascun CAVALIERE JURE PLENO (socio)  ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al DUCA (Presidente) e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall’appartenenza all’associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I CAVALIERI JURE PLENO (soci) hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I CAVALIERI JURE PLENO (soci) che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di CAVALIERE JURE PLENO (soci)

7. La qualità di CAVALIERE JURE PLENO (socio) si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa per due esercizi consecutivi;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di CAVALIERE JURE PLENO (socio) per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione delle norme statutarie e/o dei regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione). Contro il provvedimento di esclusione il CAVALIERE JURE PLENO (socio) escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’SENATO DUCALE (Assemblea) che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

8. Il CAVALIERE JURE PLENO che, per ragioni di dislocazione territoriale, per malferma salute o per altri impedimenti, non partecipi alle adunanze del SENATO DUCALE (Assemblea), potrà essere classificato su decisione del DUCA (Presidente) assentita da delibera del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione), nel novero dei CAVALIERI EMERITI e, se lo ritenga, esentato dal pagamento della quota associativa.

Volontari

9. Sono volontari i CAVALIERI JURE PLENO (soci) che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dal DUCATO soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il CAVALIERE JURE PLENO (socio) che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I CAVALIERI JURE PLENO (soci) che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I CAVALIERI JURE PLENO (soci) volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

10.   Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario al DUCATO. I sostenitori, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo perché non assumono la qualità di CAVALIERE JURE PLENO (socio), ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione, di accedere alla biblioteca del DUCATO e di ricevere il giornale dell’associazione “GIOPI’”. Detti sostenitori assumono a loro volta la qualifica di VASSALLI e, nel caso avessero a rendersi degni di riconoscimenti speciali, potranno essere insigniti dell’onorificenza di ALFIERE o CAVALIERE o anche proposti di divenire CAVALIERI JURE PLENO (soci) senza alcuna “Guarentigie” su iniziativa del DUCA (Presidente).

Lavoratori

11.   L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri CAVALIERI JURE PLENO (soci), purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 6 – Organi.

1. Sono Organi del DUCATO:

* L’Assemblea dei soci che assume la denominazione di SENATO DUCALE,

* il Consiglio di Amministrazione che assume la denominazione di CONSIGLIO DELLA CORONA,

* il Presidente che assume la denominazione di DUCA,

* il Vice Presidente che assume la denominazione di DUCA VICARIO, se nominato,

* il Segretario che assume la denominazione di CANCELLIER GRANDE,

* il Revisore Legale o l’Organo di controllo previsto dall’articolo 30 del Testo Unico del Terzo Settore che assume la denominazione di RAGIONATO o di CORTE DEI RAGIONATI,

* i probiviri, che istituito in forma collegiale assume la denominazione di CORTE DI GIUSTIZIA.

* il Direttore e la redazione del giornale “GIOPI’”.

L’attività svolta dai componenti dei diversi Organi dell’associazione non possono mai essere remunerati, ad esclusione del Revisore Legale o l’Organo collegiale di controllo.

Art. 7 – SENATO DUCALE (Assemblea).

1. Il SENATO DUCALE è organo sovrano ed è composta da tutti i CAVALIERI JURE PLENO (soci) e ciascun socio ha diritto a un voto se iscritto nel libro dei CAVALIERI JURE PLENO (soci) da almeno tre mesi.

IL SENATO DUCALE è presieduto di norma dal DUCA (Presidente) che la convoca:

. almeno una volta all’anno;

. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;

. ogni qualvolta lo ritenga necessario il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione);

. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Per convocare il SENATO DUCALE, il CONSIGLIO DELLA CORONA  (Consiglio di Amministrazione) si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

2. Il SENATO DUCALE, è convocato almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento ed è firmato dal DUCA (Presidente).

Al SENATO DUCALE sono convocati tutti i CAVALIERI JURE PLENO (soci), anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’SENATO DUCALE.

3. Il SENATO DUCALE ha i seguenti compiti:

. discute ed approva il bilancio;

. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

. definisce il programma generale annuale di attività;

. procede alla elezione ed alla revoca del DUCA (Presidente)e alla nomina del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione), determinandone previamente il numero dei componenti;

. procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti della CORTE DI GIUSTIZIA (probiviri) determinandone previamente il numero dei componenti;

. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti denominato RAGIONATO o CORTE DEI RAGIONATI;

. discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) per il funzionamento del DUCATO;

. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

. ratifica le delibere del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti nel presente statuto;

. delibera sul ricorso del socio contro il provvedimento di esclusione deliberato dal CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione);

. delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;

. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

. discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;

. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. Il SENATO DUCALE è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei CAVALIERI JURE PLENO (soci), presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Ciascun CAVALIERE JURE PLENO (socio) può portare una sola delega.

È possibile l’intervento al SENATO DUCALE mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, fatto salvo quanto segue:

a) L’approvazione del bilancio e l’accettazione di nuovi CAVALIERI JURE PLENO dovrà essere assunta almeno dalla metà più uno dei presenti.

b) L’elezione del DUCA (Presidente) o la sua revoca, il SENATO DUCALE potrà validamente deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti ed il quorum di validità dell’assemblea è anche in seconda convocazione, di almeno i due terzi degli aventi diritto.

c) La modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione, il SENATO DUCALE potrà validamente deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti ed il quorum di validità dell’assemblea è anche in seconda convocazione, di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Nel computo del quorum degli aventi diritto e del voto non si terrà conto dei CAVALIERI EMERITI.

6. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo che l’assemblea richieda con voto unanime il voto per acclamazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 8 – CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).

1. Il CONSIGLIO DELLA CORONA è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) CAVALIERI JURE PLENO (soci), oltre al DUCA (Presidente), ed è eletto dal SENATO DUCALE (Assemblea dei soci) come previsto nel precedente articolo 7 del presente statuto.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d’insediamento e la nomina va pienamente riconosciuta integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza; durante il periodo di assunzione della carica del nuovo consiglio (insediamento), rimangono in carica i Consiglieri uscenti potranno solo esercitare le attività di ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

4. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal CONSIGLIO DELLA CORONA con propria deliberazione, con astensione dell’interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. La carica del CONSIGLIO DELLA CORONA non dà titolo ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell’interesse del DUCATO, debitamente documentate.

8. Fanno pienamente parte del CONSIGLIO DELLA CORONA:

a. Il DUCA (Presidente) che ne presiede anche i lavori e che lo convoca ai sensi del successivo articolo 10 del presente statuto;

b. il Direttore del giornale “GIOPI’”.

Art. 9 – Incompatibilità.

1. Non possono far parte del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall’art.2382 del Cod.Civ.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti del DUCATO e tutti quelli che svolgono per lo stesso prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il DUCA (Presidente) uscente verifica l’assenza di cause d’incompatibilità dei nuovi membri.

Art.10 – Compiti del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).

1. Il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) è l’organo d’indirizzo e di gestione del DUCATO. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all’ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della associazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle leggi.

3. In particolare spetta al Consiglio:

a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;

b) deliberare sull’accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati all’associazione e le modifiche patrimoniali;

c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;

d) deliberare sull’acquisto o alienazione dei beni immobili;

e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività del DUCATO;

f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell’attività del DUCATO e ne verifica l’attuazione;

g) deliberare gli eventuali canoni di locazione dei beni immobili di proprietà non utilizzati direttamente dal DUCATO, le rette, le tariffe per l’erogazione dei servizi;

h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predispone il bilancio sociale.

i) redigere il bilancio dell’esercizio trascorso entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

j) approvare le modifiche statutarie con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) compreso il DUCA (Presidente);

k) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all’ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;

l) deliberare con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione), con la presenza del DUCA (Presidente), la proposta di modifica o di estinzione dell’ente;

m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;

n) provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dal DUCATO, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;

o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;

p) ammettere, o rifiutare l’ammissione in presenza di giustificati motivi, all’associazione di coloro che ne fanno richiesta attribuendo agli stessi, se ammessi, il ruolo di CAVALIERI JURE PLENO (soci).

4. Il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

5. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al DUCA (Presidente), o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

6. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

Art.11 – Adunanze e deliberazioni del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).

1. Il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) è convocato dal DUCA (Presidente) o in caso di sua assenza o impedimento dal DUCA VICARIO (Vice presidente), tutte le volte che si rende necessario per la gestione del DUCATO e comunque in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie del DUCATO.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l’ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d’urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, ecc.

3. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora anche di un’eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede del DUCATO o in luogo diverso purché nell’ambito territoriale della Provincia di Bergamo.

5. Il Consiglio è presieduto dal DUCA (Presidente) o, in sua assenza, dal DUCA VICARIO (Vice Presidente).

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il DUCA (Presidente) lo ritenga opportuno per l’interesse del DUCATO oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o dell’organo di revisione.

7. Per la validità del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del DUCA (Presidente).

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal CAVALIER GRANDE (Segretario), che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti da colui che presiede la riunione. Verrà compilato un prospetto che indica quanti sono intervenuti alla riunione e lo stesso sarà sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal DUCA (Presidente) anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal DUCA.

Art.12 – DUCA – DUCA VICARIO – CANCELLIERE GRANDE – funzioni vicarie.

1. Il DUCA è il Presidente del DUCATO ed è eletto dai componenti il SENATO DEL DUCATO tra loro stessi componenti.

2. L’elezione del DUCA VICARIO (Vice Presidente) è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi momento dal CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) tra i membri del Consiglio stesso.

3. Il DUCA che dà le dimissioni cessa dalla carica di DUCA dal giorno in cui è nominato il nuovo DUCA del DUCATO. Lo stesso vale per il DUCA VICARIO (Vice Presidente).

4. Il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) può revocare il DUCA VICARIO con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei due terzi dei membri in carica, escluso dal computo e dal voto il DUCA VICARIO.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del DUCA sono temporaneamente svolte dal DUCA VICARIO, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

6. Nell’ambito dell’organizzazione del Ducato è altresì prevista la nomina a cura del DUCA, con parere favorevole del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione), di un segretario che assume la denominazione di CANCELLIER GRANDE, anche detto Gran Siniscalco.  

Art. 13 – Compiti del DUCA (Presidente).

1. Il DUCA (Presidente) ha la rappresentanza legale della associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il DUCA (Presidente) cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità pubbliche.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all’attività del DUCATO.

3. Spetta al DUCA (Presidente):

a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione);

b) convocare e presiedere il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione);

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione);

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) e più in generale del DUCATO, regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell’attività del DUCATO.

f) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

g) proporre eventuali modifiche statutarie al CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione);

h) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano l’associazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

i) sovrintende e vigila sull’attività del DUCATO, dando il necessario impulso e assumendo l’iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) gli delega.

Art. 14 - Il CANCELLIER GRANDE ed i suoi compiti.

Il CANCELLIER GRANDE è nominato dal DUCA (Presidente), con parere favorevole del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione), che ne stabilisce la natura e durata dell’incarico.

Il CANCELLIER GRANDE è responsabile operativo dell'attività dell’associazione.
In particolare, egli dovrà:

* provvede alla gestione amministrativa dell’associazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendone i mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;

* dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) nonché agli atti del DUCA (Presidente);

* coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;

* assume, nei soli casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione di competenza del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione), ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) medesimo nella sua prima riunione successiva all’adozione del provvedimento.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) e del SENATO DUCALE (Assemblea) che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei CAVALIERI JURE PLENO (soci).

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).
 

Art. 15 –  CORTE DI GIUSTIZIA (probiviri) RAGIONATO O CORTE DEI RAGIONATI (organo cui compete la Revisione Legale dei Conti).

1. La CORTE DI GIUSTIZIA, è nominata dal SENATO DUCALE (Assemblea), resta in carica per quattro esercizi ed è composta da tre membri, anche soggetti non soci, tra i quali alla loro prima riunione si provvede ad individuare il Presidente che assumerà il titolo di CAPITANO DI GIUSTIZIA. Detto organismo ha il compito primario di custodire lo Statuto del Ducato e, nei casi di dubbi, interpretarne rettamente le relative norme. A detto organismo potranno rivolgersi anche gli aspiranti CAVALIERI JURE PLENO (soci) nei casi di respingimento della domanda di divenire soci del DUCATO o nel caso di loro dichiarazione di decadenza; difatti attraverso questo organismo si determina l’avvio del procedimento di ricorso contro il provvedimento di esclusione.

La CORTE DI GIUSTIZIA, preso atto delle deliberazioni del SENATO DUCALE (Assemblea), provvede all’investitura solenne del DUCA (Presidente), nonché alla pronuncia della eventuale sua revoca.

2. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea (SENATO DUCALE) elegge un Organo di Controllo, anche monocratico che assumerà a secondo dei casi la denominazione di RAGIONATO (nel caso di organo monocratico) o di CORTE DEI RAGIONATI (organo collegiale).

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, il SENATO DUCALE (Assemblea) elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

3. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, il DUCATO deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, il SENATO DUCALE (Assemblea) può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 – Il Direttore e la redazione del giornale “GIOPI’”.

Il giornale “GIOPI’”, fondato nel 1894, è l’organo ufficiale del DUCATO DI PIAZZA PONTIDA ETS e figura iscritto al n°268 del Registro della stampa presso il Tribunale di Bergamo. Detto giornale è di proprietà esclusiva del DUCATO DI PIAZZA PONTIDA ETS. La rappresentanza interna ed esterna (editore) è assunta dal DUCA (Presidente). La nomina e la revoca del Direttore responsabile di detto giornale  è di competenza del DUCA (Presidente)che dovrà acquisire il parere favorevole del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione). Detto concerto con il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) non è necessaria per le altre nomine afferenti i componenti la redazione del giornale, essendo detto compito di competenza esclusiva del DUCA (Presidente).

Art. 17 – CONSOLI e GOVERNATORI.

1. Nell’ambito del proprio sistema operativo il DUCATO si avvarrà anche di figure vocate al presidio territoriale ed alla promozione delle proprie attività anche al di fuori dell’ambito territoriale proprio del DUCATO.

2. Dette attività sono presidiate dal DUCA (Presidente) che per meglio operare e per consentire capillarità di presenza ha la facoltà di nominare propri delegati che assumono la denominazione di CONSOLI allorquando operano nel territorio in cui si esprime la sovranità ducale. Detti CONSOLI per conto del DUCATO diffondono i propositi e gli scopi dello stesso, operando con retto intendimento. La nomina dei CONSOLI sarà effettuata dal DUCA sentito il parere del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).

3. Al di fuori del territorio di competenza, in Italia ed all’estero, il DUCA (Presidente) potrà procedere invece alla nomina di GOVERNATORI aventi il compito di radunare le genti di Bergamo ed eventualmente di costituirle in Sodalizi sotto il patrocinio e gli auspici del DUCATO DI PIAZZA PONTIDA ETS e nel rispetto delle Leggi e delle consuetudini del luogo, avviare iniziative volte a favorire il diffondersi dei principi e degli scopi associativi del DUCATO stesso. Detti GOVERNATORI sono a loro volta nominati dal DUCA (Presidente), sentito il parere del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).

4. Gli incarichi di CONSOLE e di GOVERNATORE sono a tempo indeterminato e sono revocabili per azione della CORTE DI GIUSTIZIA, su proposta del DUCA (Presidente) sentito il parere del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione).

Art. 18 – Esercizio finanziario, bilancio d’esercizio.

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato al SENATO DEL DUCATO (assemblea) per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

5. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b)  registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del SENATO DEL DUCATO (Assemblea), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

6. Il CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del DUCATO, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro CAVALIERI JURE PLENO (soci), il libro delle adunanze e deliberazioni del SENATO DEL DUCATO (assemblea dei soci), del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione) e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al DUCA (Presidente dell’associazione).

Bilancio sociale e informativa sociale

7. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00) annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art.19 - Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni.

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dal SENATO DUCALE (Assemblea) con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 7, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del CONSIGLIO DELLA CORONA (Consiglio di Amministrazione), approvata dal SENATO DUCALE (Assemblea), sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai CAVALIERI JURE PLENO (soci).

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 20 - Norma finale.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

verbale riunione senato ducale del 21 maggio 2022 modifica statuto per runts

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